Ritirate i certificati di cui sopra. Se infatti avete la coscienza a posto, e ancora non capite la ragione per la quale questa benedetta lettera vi è stata notificata, allora da ciò che esce fuori dal certificato dei carichi pendenti già potrete farvi un’idea della consistenza delle accuse che vi vengono mosse (sempre che il magistrato abbia già iscritto il vostro nome nel Registro Notizie di Reato, cosa questa che non sempre avviene).
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Ci sono tre ipotesi:
IPOTESI A:
Assai spesso accade che gli agenti di P.S. denunzino le persone per fattispecie che non sono reato (ad esempio, “perchè ha staccato una bandiera”, oppure “perchè si dirigeva verso il luogo dove sono avvenuti gli incidenti” ecc. ecc.). In questo caso il Pubblico Ministero che dovrebbe indagare sulla notizia di reato, è impossibilitato a farlo, perchè non c’è alcun reato! Per questa ragione dal certificato dei carichi pendenti che avrete richiesto non risulterà nulla che possa avere riferimento a reati compiuti nell’ambito dello stadio. Se è questo il caso, e perciò se dal certificato dei carichi pendenti non risulta nulla oppure risultano 300 reati che non c’entrano nulla con lo stadio, allora inviate subito per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Questura una memoria di questo tipo, allegandoci il certificato dei carichi pendenti e, se siete incensurati, anche il casellario giudiziale:
QUESTURA DI ROMA MEMORIA AI SENSI DELL’ART. 10 L. 07.08.1990 n. 241
il sottoscritto Romolo Capitolino, nato a Roma il XXI APRILE 753 A.C. ed ivi res.te in Via Roma Campione 82/83 in relazione al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S., già intervenuto in data in data ................ (mettere la data in cui avete mandato la prima lettera alla Questura) nel procedimento ai sensi dell’art. 9 L. 241/90,
DEPOSITA
a) il certificato dei carichi pendenti alla data del ............... rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Unificato di Roma, da cui risulta che non vi è alcun procedimetno penale pendente a suo carico (ovvero: da cui non risulta la pendenza di alcun procedimento penale che rientri nella fattispecie di cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche) b) il casellario giudiziale del... da cui nulla risulta.
OSSERVA
Il certificato dei carichi pendenti è documento amministrativo che fa fede fino a querela di falso. Tale certificato attesta che alla data odierna il sottoscritto non è indagato per alcun reato. L’art. 335 c.p.p. così dispone testualmente: “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”. Orbene, nel caso di specie il sottoscritto ha ricevuto, in data ..............., la nota comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90. Questa ha quale ineludibile presupposto il fatto che la persona che la riceve sia stata denunciata “...per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime occasioni abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza”. Tale presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato, “ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (comma 5 dell’art. 6 L. 401/89). Questo vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo, per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza, vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro così come prescrive l’art. 335 c.p.p. sopra citato. Va da sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva del suo requisito essenziale, e cioè il reato, il pubblico ministero non può provvedere ad alcuna iscrizione, poichè alcuna qualificazione giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce reato. In altre parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta), ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 per poter emettere il provvedimento amministrativo finale. Ma vi sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale: ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia nell’apposito registro! Per tale ragione, dimostrato documentalmente il fatto che nulla risulta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico del sottoscritto, il responsabile del procedimento amministrativo, allo stato ancora ignoto, dovrà comunque necessariamente concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento di non luogo a procedere ovvero di archiviazione. Diversamente si perverrebbe all’assurdo giuridico - nel quale si riconosce oggi il sottoscritto - per il quale una persona che non ha commesso reati possa supinamente subire non solo un seccante divieto di accedere agli stadi, ma anche una limitazione della libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, che - tra l’altro - prevede che solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale. Ciò posto, qualora il responsabile del procedimento - di cui si ricorda l’obbligo di imparzialità - dovesse comunque adottare il provvedimento c.d. di D.A.S.P.O., non si mancherà di segnalare la vicenda alla competente autorità giudiziaria, per la violazione dell’art. 323 c.p. Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto, Romolo Capitolino
INSISTE
nella richiesta di poter visionare i documenti amministrativi relativi al procedimento in esame e
CHIEDE
l’archiviazione del procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti per il difetto assoluto dei presupposti di legge.”
* * *
Dopo che questa memoria è stata spedita (o depositata), la Questura può:
I) archiviare il procedimento che vi riguarda, dandovene notizia;
II) rispondervi;
III) emettere comunque il provvedimento di diffida.
* * *
Nell’ipotesi sub I), non dovete fare più nulla: la diffida non arriverà.
Nell’ipotesi sub II), la Questura potrebbe rispondervi dicendo che non è tenuta a farvi vedere i documenti che gli avete richiesto perchè la tutela dell’ordine pubblico li sottrae alla possibilità di visionarli. In questo caso potete (se volete, sennò attendete gli eventi) fare ricorso al T.A.R. contro il provvedimento di diniego (lasciate perdere il ricorso al Prefetto, pappa e ciccia col Questore), secondo lo schema che troverete CLICCANDO QUI. In questo modo, se per caso la Questura fa comunque la diffida avrete un motivo in più da aggiungere al futuro ricorso al T.A.R.: non hanno atteso il giudizio del T.A.R. sulla vostra richiesta di vedere i documenti. Nell’ipotesi sub III), potete impugnare il provvedimento di diffida entro 60 gg. al T.A.R. (lasciate perdere il ricorso gerarchico al Prefetto nei 30 gg. perchè, come detto, il Prefetto è sempre amico del Questore). In questo caso, ecco lo schema del ricorso che il vostro avvocato (a questo punto serve), dovrà notificare e poi depositare (dopo aver acquisito il certificato delle iscrizioni delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.): fateglielo vedere, perchè questa materia non è molto trattata in ambito giudiziario.
COSTO: le spese vive ammontano a circa 400.000 lire. Per gli onorari trattate con il vostro avvocato (per questa ragione è preferibile trovare un avvocato/ultras: il costo diminuisce sensibilmente!) IL T.A.R., fisserà a breve l’udienza di sospensiva (massimo un mese dal deposito del ricorso) e in quella sede se riterrà valide le vostre ragioni, sospenderà la diffida. ____________________________________________________
IPOTESI B:
Dal certificato dei carichi pendenti risulta l’iscrizione del vostro nome nel Registro Generale delle Notizie di Reato per un reato effettivamente attinente alla violenza negli stadi: in tal caso, anche se non siete colpevoli (tipico il caso del tifoso denunciato per il danneggiamento del pullmann al quale non ha partecipato) è inutile fare ricorso al T.A.R. (lo perdereste miserabilmente) ed anche fare ricorso in Cassazione contro l’obbligo delle firme (l’udienza viene fissata a distanza di 8 mesi). L’unica soluzione è che il vostro avvocato “lavori” sul P.M. per fargli archiviare il procedimento il prima possibile. Con l’archiviazione del procedimento penale, infatti, cade anche la diffida. In tal senso, la prima cosa da controllare è se il reato di cui siete accusati è procedibile a querela e se la querela è stata sporta: ad esempio, se avete dato un pugno ad un tizio, ma questi non vi ha denunciato (e viceversa lo ha fatto la Polizia), il procedimento DEVE essere archiviato dal P.M., mancando una condizione di procedibilità. Ma lì si deve dare da fare l’avvocato. Ovviamente, se siete colpevoli, il vostro avvocato non riuscirà a fare archiviare il procedimento e la diffida ve la tenete.
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IPOTESI C:
Dal certificato dei carichi pendenti risulta che avete commesso un reato allo stadio ma questo reato non c’entra niente con la violenza negli stadi (ad esempio, avete rubato un Caffè Borghetti al bibitaro, o siete entrati con un abbonamento falso) e comunque avete intuito che stanno cercando di diffidarvi per questo. In tal caso, questo è il fac-simile di memoria che dovete mandare immediatamente alla Questura (e che può servire anche come traccia per l’eventuale ricorso al T.A.R. se vi mandano comunque la diffida):
QUESTURA DI ROMA MEMORIA EX ART. 10 L. 07.08.1990 n. 241
Il sottoscritto Romolo Capitolino, nato a Roma il XXI Aprile 753 A.C. ed ivi res.te in Via Roma Campione 82/83 in relazione al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S., già intervenuto in data ................. (mettere la data della prima lettera che avete inviato) nel procedimento ai sensi dell’art. 9 L. 241/90, osserva quanto segue:
* * *
Il sottoscritto, da informazioni assunte presso i competenti organi giudiziari, risulta essere stato denunciato alla Autorità Giudiziaria solo per avere rubato un caffè Borghetti al venditore di bibite all’interno dello Stadio Olimpico in data ......... Non risulta alcun altro tipo di pendenza relativa ad episodi quali quelli previsti dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche. Per tale ragione non può essere comminato nei confronti del sottoscritto il provvedimento di D.A.S.P.O. giacchè - se si fa riferimento alla denuncia sopra menzionata - allora si esula dalla fattispecie di cui all’art. 6 della citata legge, che prevede come la c.d. “diffida” possa essere comminata solo “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza” E NON E’ CERTO QUESTO IL CASO. Per tale ragione, qualora il responsabile del procedimento amministrativo dovesse emettere il provvedimento in esame - oltre a proporre immediato ricorso al T.A.R. - non si mancherà di segnalare il tutto alla competente Autorità Giudiziaria, giacchè si verserebbe nell’ipotesi di cui all’art. 323 c.p., essendo di palmare evidenza, dalla sola lettura dell’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche CHE LA FATTISPECIE NON PUO’ RIENTRARE NEL CASO IN ESAME. Fatta salva, naturalmente, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni a codesto Ufficio così come sancito da recente autorevole giurisprudenza. Per tali ragioni, il sottoscritto Romolo Capitolino
INSISTE
a) ai sensi dell’ art. 10, lett. a) della L. 241/90, di poter visionare immediatamente gli atti che riguardano il procedimento intrapreso a suo carico ed in particolare la denuncia che sarebbe stata presentata nei suoi confronti con i crismi di cui all’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche; b) di conoscere l’oggetto del procedimento, non essendo sufficiente la generica indicazione da Voi apposta, precludendo ciò il diritto alla difesa tutelato dall’art. 24 Cost. c) di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.
CHIEDE
nel merito, in via principale, che non venga emesso il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni agonistiche per l’assoluta carenza dei presupposti di legge; in via estremamente subordinata, che - nella denegata ipotesi di emissione del citato provvedimento - non venga imposto l’obbligo della firma presso il Commissariato di Zona. Romolo Capitolino
Dopo di ciò dovete attendere: o il procedimento amministrativo di DASPO viene archiviato o vi arriva comunque la diffida e in tal caso dovete fare ricorso al T.A.R. con istanza di sospensiva sulla base dei motivi sopra riportati.
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IPOTESI:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO EX ART. 25 comma 5 L. 241/90
del Sig. Romolo Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore giusta delega a margine del presente atto
CONTRO
Questura della Provincia di Roma in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via San Vitale 15 Nonchè Ministero degli Interni, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento nr. ..................., datato ................. del Questore della Provincia di Roma, notificato in data ....................... con il quale veniva negata al ricorrente la possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti e volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S.
* * *
IN FATTO
In punto di fatto deve premettersi quanto appresso: - in data .................. veniva notificato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S. (all.1); - una volta ricevuta la notifica, con lettera r.r. n. ............. il Sig. Capitolino chiedeva alla Questura di Roma di poter visionare immediatamente gli atti che riguardavano il procedimento, al fine di articolare le opportune difese, (all. 2); - in data .................. il ricorrente inviava una memoria difensiva con la quale reiterava l’istanza (all. 3) ed eccepiva altresì l’irritualità della comunicazione ex artt. 7 e 8 L. 241/90, giacchè in essa non vi era alcun elemento che consentisse di capire le circostanze di tempo e di luogo in cui il ricorrente era stato denunziato, nè tantomeno per quale reato e che così non gli era possibile in alcun modo difendersi nel merito della questione per tentare di evitare l’adozione nei suoi confronti del provvedimento finale, che riteneva ingiusto e illegittimo.
MOTIVI
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA AI SENSI DELL’ART. 24 COST.
Nella nota impugnata viene riferito che la vigente normativa prevede come “in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, al diritto di accesso sono sottratte le categorie di documenti, presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità; ... compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo”. - orbene si osserva che, se pure alcune categorie di documenti sono escluse dal diritto di accesso, rientrando nei casi di cui all’art. 24 L. 241/90, è anche vero che il diritto alla difesa, è tutelato dall’art. 24 della Costituzione e viene definito come “INVIOLABILE in ogni stato e grado del procedimento”. Una legge non può derogare alla Costituzione. Nel caso di specie accade che nella lettera con cui viene comunicato l’avvio del procedimento amministrativo nulla si dice in ordine al fatto per il quale il procedimento è stato avviato, vale a dire perlomeno quegli elementi essenziali che consentono al cittadino di capire per quale ragione sia stato aperto nei suoi confronti un procedimento che potrebbe portare all’adozione del c.d. provvedimento di D.A.S.P.O. L’art. 10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie e depositando documenti, ma, ci si chiede, come può concretamente farlo - difendendosi nel merito - se l’amministrazione, da un lato non gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento finale nei suoi confronti e dall’altro gli nega l’accesso a qualsiasi tipo di documento? Il Sig. Capitolino - che ancora ad oggi non risulta avere alcun carico pendente - chiede con forza di sapere in quale contesto e per quale ragione sarebbe stato denunciato: se in occasione di una partita di basket, di calcio, di tennis; se ciò è accaduto nel 1996, nel 1997, nel 2000; se il reato che gli viene contestato è la rissa, le minacce o le percosse. Insomma, è francamente incredibile che un cittadino nulla possa dire nel procedimento amministrativo per evitare che gli venga comminata una misura che riveste tutto sommato una certa gravità, vale a dire una limitazione alla libertà di circolazione ed anche alla libertà personale (perchè in casi analoghi l’obbligo di firma viene SEMPRE comminato, n.d.r.) per un anno intero. L’amministrazione, nel caso di specie, dovrebbe almeno consentire di visionare quei documenti che consentano di capire “il quando, il come e il perchè” ovvero comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto istruttorio, i fatti posti a base della presunta denuncia, tantevvero che l’indicazione degli stessi viene in casi analoghi poi effettuata con il provvedimento finale. Per tale ragione, lo si ribadisce, è evidente come nel caso di specie si versi in una evidente situazione di violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 3 e 24 della Costituzione che al suo secondo comma recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
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- INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 8 L. 241/90 IN RIFERIMENTO ALL’ART. 24 COST. Ove viceversa si dovesse ritenere legittimo il comportamento dell’Amministrazione, si rileva allora l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicate le circostanze che hanno dato origine al procedimento, sì da consentire al cittadino di difendersi nel merito del procedimento stesso. Se pure infatti l’interesse del privato - in determinate situazioni che coincidono con quelle di cui all’art. 24 L. 241/90 - può avere una portata recessiva rispetto all’interesse pubblico, esso non può essere limitato del tutto, nel senso di escludere completamente la possibilità di difendersi, essendo una simile ipotesi in contrasto con la stessa concezione del c.d. “Stato di diritto” e con le finalità della Carta Costituzionale.
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P.Q.M. Si chiede accogliersi, contrariis rejectis, il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia di Roma nr. ............................ e per l’effetto ordinarsi alla Questura di Roma l’esibizione dei documenti amministrativi richiesti ovvero di comunicare al ricorrente gli elementi essenziali che gli consentano di difendersi nel merito per il procedimento amministrativo intrapreso. Subordinatamente, si chiede di sospendere il presente giudizio e conseguentemente il procedimento amministrativo intrapreso e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicate le circostanze che hanno dato origine al procedimento. Spese vinte. Si depositeranno: 1) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo notificata il ............; 2) lettera r.r. del ...............; 3) memoria del ............ e relativi allegati.
Avv. Romano Vendicatore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO
del Sig. Romolo Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore,
CONTRO
Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via di San Vitale 15
NONCHE’
Ministero degli Interni, in persona del ministro p.t., elett.te dom.to ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma, notificato in data ............... con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45, di fare divieto al Capitolino per un periodo di anni uno dalla data di notifica del provvedimento, di accedere a tutte le competizioni calcistiche che si terranno agli Stadi Olimpico e Flaminio di Roma nonché per lo stesso periodo di tempo, di accedere anche agli stadi ove la squadra “Roma” disputerà incontri di calcio nazionali e internazionali, con estensione del divieto, nelle medesime circostanze di tempo, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Con il medesimo provvedimento viene anche disposto che il Sig. Capitolino si presenti presso il Commissariato di P.S. “...............” quarantacinque minuti dopo l’inizio degli incontri di calcio ovunque disputati dalla squadra della Roma, nonchè di qualsiasi incontro di calcio che si terrà presso gli stadi Olimpico e Flaminio di Roma (all. 1).
* * *
E’ necessaria una breve premessa in punto di fatto per poter apprezzare le censure che in seguito verranno mosse al provvedimento impugnato. In data ................... veniva notificata al ricorrente una comunicazione di avvio di procedimento amministrativo volta all’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ai sensi dell’art. 4 del T.U.L.P.S. (all. 2). In tale comunicazione non si rinveniva alcun elemento che potesse consentire al ricorrente di capire le ragioni dell’avvio del procedimento amministrativo, vale a dire i fatti che ad esso hanno dato luogo. Poco dopo veniva notificato al Sig. Capitolino il provvedimento impugnato, con il quale venivano prescritti i divieti sopra elencati (cfr. all. 1). Veniva succintamente spiegato, quale motivazione del provvedimento adottato, che il Sig. Capitolino avrebbe, in occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale Cantanti del ............, nel settore Curva Sud dello Stadio Olimpico, “partecipato attivamente ad episodi di violenza ed in particolar modo opponendosi ai tifosi della Nazionale Cantanti, buttandone a terra la bandiera”. Fatta mente locale, il ricorrente - moderato sostenitore della Roma - rammentava di non essere stato identificato nel corso di quella partita ma solo in occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale Attori, in quello che riteneva essere un normale controllo. Gli stessi fatti, comunque, erano riassunti con una genericità disarmante giacché - a tutto voler concedere - non era dato comprendere in cosa si sarebbe sostanziata l’attività delittuosa del Capitolino. Comunque sia, una volta ricevuta la notifica del provvedimento, il ricorrente si premurava di studiare la legge in esame (all. 4) e, constatato che il presupposto minimo per l’adozione del provvedimento di D.A.S.P.O. era una denuncia, si recava presso la Procura della Repubblica a chiedere il certificato dei carichi pendenti, per verificare se realmente egli era stato denunziato e se un qualche reato gli era stato contestato. Tale certificato, e la successiva richiesta delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p., confermavano che il Sig. Capitolino non aveva alcun procedimento penale a carico, e ciò lo ha determinato a proporre il presente ricorso. Così ricostruita la kafkiana vicenda, si passerà ora all’esposizione dei
MOTIVI
che sorreggono le ragioni dell’istante:
- VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L. 13.12.1989 n. 401 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il presupposto giuridico per l’adozione del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche è la denuncia o la condanna per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato, “ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (art. 5 L. 401/89). Questo vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo, per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza, vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro così come prescrive l’art. 335 c.p.p.: “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”. Va da sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva dei suoi requisiti essenziali per l’individuazione di una condotta penalmente rilevante, il pubblico ministero non può provvedere ad alcuna iscrizione: quale qualificazione giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce reato? In altre parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta), ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche per poter emettere il provvedimento amministrativo finale. Ma vi sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale: ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia nell’apposito registro! Venendo al caso concreto, il provvedimento impugnato, nelle sue premesse, parla genericamente di una “comunicazione di notizia reato” della D.I.G.O.S. datata ................. e relativa a fatti accaduti in data ................ allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di calcio Roma/Nazionale Cantanti. Orbene, tale “comunicazione notizia reato” non può essere considerata una denuncia, posto che la stessa non è stata iscritta nel Registro delle Notizie di Reato, cosa che - come detto - deve avvenire immediatamente, e come in effetti avviene al massimo entro due o tre giorni dalla ricezione. Ciò si evince dal certificato dei carichi pendenti e da quello delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p. che si allegano, dai quale non risulta alcun procedimento penale in corso a carico di Romolo Capitolino (all. 4 e 5). Questo vuol dire che il Pubblico Ministero che ha ricevuto l’informativa dalla D.I.G.O.S. ha ritenuto che il Sig. Romolo Capitolino non ha commesso alcun reato. Come già detto, la legge in esame prevede al quinto comma dell’art. 6 che il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche e il connesso obbligo di presentarsi al Commissariato di zona in occasione delle stesse venga revocato o modificato “....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione”. Ma all’archiviazione di un procedimento penale si può giungere, ovviamente, solo se il procedimento è pendente. Nel caso di specie, addirittura, non è mai venuto ad essere il procedimento penale: il pubblico ministero, ricevuta l’informativa della D.I.G.O.S., non ha potuto iscriverla sul registro perchè alcun reato era stato commesso! Se, quindi, con l’archiviazione il provvedimento c.d. di D.A.S.P.O. deve essere revocato, a maggior ragione tale provvedimento non può essere emesso - e se emesso, come nel caso di specie, deve essere revocato - in assenza di un procedimento penale ritualmente incardinato.
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Diversamente argomentando potrebbe giungersi alla paradossale situazione per la quale una informativa della P.G. con la quale si comunica alla Procura della Repubblica che Tizio ha buttato per terra un mozzicone di sigaretta possa venire considerata dall’amministrazione quale denuncia e presupposto di cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche E che quindi una persona possa essere sottoposta a limitazioni della libertà di circolazione e della libertà personale per un periodo che arriva sino ad un anno senza che si possa giungere ad un’archiviazione del procedimento per il semplice fatto che un procedimento non viene mai incardinato! Va detto, perchè non può essere sottaciuto, che la Questura di Roma sta adottando già da qualche tempo questi metodi singolari e di assai discutibile legalità: la D.I.G.O.S. invia delle informative alla Procura della Repubblica con cui comunica che sono accaduti determinati fatti. Se pure tali fatti non costituiscono reato, da un punto di vista amministrativo le informative vengono considerate, del tutto illegittimamente, come vere e proprie denunce e come tali vengono poste a base del procedimento c.d. di diffida. Il magistrato che riceve la denuncia non è in grado, ovviamente, di ravvisare alcun reato, sicchè la persona indicata nella informativa, da un lato non può chiedere l’archiviazione del procedimento penale poichè il Pubblico Ministero non iscrive il suo nome nel Registro Generale delle Notizie di Reato, dall’altro subisce il provvedimento amministrativo nel frattempo formatosi senza che lo stesso possa difendersi per le ragioni già espresse! In tal senso si eccepisce l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che per l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, l’Amministrazione debba attendere che la persona denunciata sia iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 335 c.p.p..
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- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA
Alcuna istruttoria è stata svolta nel caso di specie. Il responsabile del procedimento amministrativo non ha affatto esercitato i poteri che gli competono e non ha compiuto alcun tipo di accertamento nel merito della vicenda. Se lo avesse fatto, si sarebbe reso conto che l’informativa di reato in base alla quale è stato emesso il provvedimento non aveva i requisiti minimi per potere essere considerata come una denuncia.
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- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 8 L. 241/90 - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.
Nella lettera con cui viene comunicato l’avvio del procedimento amministrativo deve essere anche indicato l’oggetto del procedimento stesso. Nell’oggetto debbono essere ricompresi quegli elementi essenziali che consentono al cittadino di capire per quale ragione sia stato aperto nei suoi confronti un procedimento che potrebbe portare all’adozione del c.d. provvedimento di D.A.S.P.O. Nel caso di specie, nella lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 inviata dalla Questura di Roma, è stata genericamente apposta alla voce “oggetto” del procedimento la sola dicitura: “comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90”. Tuttavia non si comprende la ragione per la quale è stato avviato il procedimento amministrativo. L’art. 10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie e depositando documenti, ma come può concretamente farlo se l’amministrazione non gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento finale nei suoi confronti? In buona sostanza l’amministrazione avrebbe dovuto - e dovrebbe in casi analoghi - comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto istruttorio, i fatti posti a base della denuncia, tantevvero che l’indicazione degli stessi viene poi effettuata con il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, per converso, il ricorrente è venuto a conoscenza delle contestazioni solo a provvedimento adottato quando ormai era troppo tardi per difendersi nel merito! Per tale ragione è evidente come nel caso di specie sia stato completamente precluso al ricorrente il diritto alla difesa, garantitogli dall’art. 24 della Costituzione che testualmente recita: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Diversamente argomentando, sarebbe evidente e si rileva l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicati, anche succintamente, i fatti che hanno dato origine al procedimento. In buona sostanza al ricorrente è stato precluso in ogni sede di poter esporre le proprie ragioni: egli non ha potuto e non può farlo in sede penale poichè non vi è alcun procedimento pendente a suo carico; non lo ha potuto fare neppure in sede amministrativa giacchè nessuno gli ha riferito quali erano i fatti che al procedimento avevano dato origine. Oltretutto l’amministrazione non ha neppure provveduto all’indicazione del responsabile del procedimento, così come prescrive la legge.
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Conclusivamente, si intende richiamare l’attenzione del giudicante sui danni che il provvedimento de quo sta cagionando all’istante, che vanno ben al di là del semplice divieto di andare a vedere la partita, come comunemente si crede. Anzi, tale divieto rappresenta in realtà il danno minore. Il Sig. Capitolino è obbligato a recarsi al Commissariato di Zona ogni qualvolta la Roma, la Lazio e persino la Lodigiani giocano allo Stadio Olimpico o allo Stadio Flaminio ed anche ogni qual volta la Roma gioca in trasferta, ovunque essa sia. Le squadre di cui sopra giocano il Sabato o la Domenica in Campionato e, durante la settimana, competono per le varie coppe (Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions League ecc. ecc.): ogni volta il ricorrente si deve recare al Commissariato. Non è più come il tempo in cui si giuocava solo la Domenica: ora le partite ci sono sempre, tutta la settimana. Addirittura accade spesso che la Roma giuochi alle 15.00 e la Lazio giuochi alle 20.30: in tal caso deve andare al Commissariato due volte. E’ costretto ad essere sempre aggiornato, pur essendo un tifoso moderato, su tutte le partite che si svolgono a Roma, in Italia e nel mondo, e a conoscere, chissà come, anche i tragitti che percorrono i tifosi delle suddette squadre e gli autogrill che frequentano! Insomma, la misura in esame si concretizza in una limitazione della libertà personale a cui neppure una persona accusata di tentato triplice omicidio è sottoposta! E tutto ciò senza che vi sia un procedimento penale pendente a carico dell’incensurato Sig. Capitolino.
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Per i motivi suesposti, salvo altri, si chiede l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e si interpone
ISTANZA INCIDENTALE PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL GRAVATO PROVVEDIMENTO
Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni svolte può ritenersi la ricorrenza di un apprezzabile fumus boni juris ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, così come non può revocarsi in dubbio la sussistenza, nel caso in esame, del pregiudizio imminente, irreparabile e non reintegrabile, che consiste nella limitazione della libertà di circolazione e della libertà personale del ricorrente, atteso anche il fatto che la professione dal medesimo svolta e la continua ricorrenza di manifestazioni calcistiche non consentirebbe al medesimo l’agevole svolgimento della stessa. P.Q.M. Si chiede accogliersi, contrariis rejectis, previa sospensiva, il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia di Roma, emesso ai sensi dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 e notificato in data .................. ed ogni altro atto connesso e/o conseguente. S.J. Si depositeranno: 1) provvedimento impugnato; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) legge 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche; 4) certificato dei carichi pendenti; 5) certificato di iscrizioni notizie di reato.
Avv. Romano Vendicatore
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